Sicurezza

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La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.

Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94, prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.

Nel contesto scolastico il D. Lgs. 626/1994 ha costituito di fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di sicurezza e salute affinché gli adolescenti siano maggiormente attori in una scuola autonoma che attua, all’interno del curricolo, progetti coinvolgenti, rispondenti alle reali/attuali esigenze (Attività di Educazione stradale, Attività sportiva, …).

La scuola è normalmente la prima fondamentale istituzione, dopo la famiglia, in cui i giovani si confrontano e su cui si misura immediatamente l’attendibilità del rapporto tra le regole sociali e i comportamenti reali. Infatti per i giovani le istituzioni si presentano con il volto della scuola.

E’ risaputo che la salute non è più considerata da molto tempo sinonimo di assenza di malattia, bensì quello stato di benessere psicofisico complessivo definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, così la sicurezza sta assumendo connotazioni sempre più ampie riferite a tutta la vita dell’uomo: lavorativa (infortuni, malattie professionali,…), ludica, ambientale (aria, acqua, rumore, rifiuti,…), stradale, sociale e di protezione civile propria di una società organizzata attenta ad uno sviluppo sostenibile.

In questa prospettiva si devono:

  • instaurare rapporti stretti all’interno della comunità classe;
  • valutare il rendimento scolastico ispirato a criteri di trasparenza, coerenza, equità e solidarietà, programmare lezioni sulla legalità;
  • educare gli studenti ad assumersi delle responsabilità;
  • promuovere riflessione e azione di riaffermazione dei principi di libertà.
  • rendere la scuola un ambiente EDUCATIVO (ad esempio abbattere le contraddizioni e le incoerenze riguardo al mito della velocità e potenza, dell’uso dell’alcool, della sigaretta ecc!)

 

Principi sulla sicurezza

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro;
Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale;
Il Dirigente Scolastico è individuato come datore di lavoro ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/1994 e 242/1996;
Ricordare che l’Istituto Scolastico è anche un luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative;
Tenere presente come il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni temi non considerati nella normativa precedente (per es. il lavoro ai video terminali), evidenziando una rivoluzione culturale;
Migliorare gli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali della prevenzione;
Definire un sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi a scuola.

 

Organizzazione della sicurezza

L’organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente scolastico:

Valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;
Designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
Designare, nei casi previsti, il Medico Competente
Designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, aule speciali fornire ai lavoratori, e agli allievi, ove necessario, dispositivi di protezione individuale; assicurare un’idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999);
Tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.

In ciascun plesso si deve avere:

la necessaria segnaletica di sicurezza;
le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio;
il piano di evacuazione in condizioni di emergenza.

 

L’informazione e la formazione ha rappresentato la vera novità del D.Lgs. 626/1994: è diventato obbligatorio che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell’ordinario svolgimento di tutta l’attività svolta nella scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata e uscita, assicurazioni, ecc.). L’informazione è riferita (art. 21):

ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività;
alle misure di prevenzione e protezione adottate;
alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.);
ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi;
alle modalità di segnalazione di pericoli;
al comportamento in caso di infortunio e alle procedure di primo soccorso.